Decreto sostegni: come ottenere CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO per le partite IVA

Martedì 23 marzo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Sostegni, contenente le “misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da covid-19”.

Cerchiamo di spiegare come poter accedere al contributo a fondo perduto destinato a tutte le partite Iva, considerata la non immediata comprensione del calcolo da eseguire.


Il contributo a fondo perduto nel Decreto Sostegni

Il contributo a fondo perduto indicato nel decreto Sostegni risulta essere macchinosamente diverso rispetto ai precedenti aiuti corrisposti dallo Stato, sin dall’inizio della pandemia di covid-19.

Infatti, l’importo del contributo è relazionato alla diminuzione reale del fatturato e delle prestazioni eseguite confrontando l’anno 2019 e 2020. 

I soggetti che saranno interessati da questo beneficio sono tutti i soggetti titolari di partita IVA (persone fisiche e soggetti diversi dalle persone fisiche) che siano residenti o stabiliti fiscalmente in Italia.

Requisiti

Per poter accedere al contributo sono definiti una serie di requisiti e condizioni, che elenchiamo di seguito:

  1. Il soggetto deve aver conseguito, nell’anno 2019, un ammontare di ricavi o compensi non superiore a 10 milioni di euro;
  2. importo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi relativa all’anno 2020 inferiore almeno del 30% rispetto all’importo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi relativi all’anno 2019; 
  3. attivazione della partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019.

È bene fare attenzione al calcolo preciso del fatturato e dei corrispettivi!

Infatti, occorre far riferimento alla data di effettuazione delle operazioni di cessione dei beni e di prestazione dei servizi

Perciò occorrerà individuare le reali date in cui sono avvenute le cessioni di beni o le prestazioni di servizio richiamate nella fattura. 

Come calcolare la media mensile del fatturato e dei corrispettivi

1) La prima operazione da svolgere è verificare il fatturato complessivo del 2019, facendo riferimento alla data di effettuazione delle operazioni di cessione dei beni e di prestazione dei servizi, e successivamente ripetere la stessa operazione per l’anno 2020.


2) Successivamente al calcolo degli importi complessivi del fatturato e dei corrispettivi degli anni 2019 e 2020, si procede con la determinazione delle medie mensili dei due anni

A tal fine, occorre dividere ciascuno dei due importi complessivi per il numero dei mesi dell’anno, perciò fatt. compl. anno/12 = media mens. (ad es. ad es. fatt. compl. 2019: 100.000 € → 100.000€ / 12 = media mens. 8.333 € ; fatt. compl. 2020: 60.000 € → 60.000€ / 12 = media mens. 5.000 €).


3) A questo punto dovrete verificare se l’importo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi relativa all’anno 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’importo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi relativi all’anno 2019, perciò:

  • Calcolare a quanto corrisponde in euro la percentuale del 30% nella media mensile del 2019 (ad es. media mens. 2019 è 8.333 euro; il 30% di 8.333€ = 2.500 €);
  • Fare la differenza le medie mensili delle due annualità per ricavare la perdita conseguita (ad es. media mens. 2019 è 8.333 €; media mens. 2020 è 5.000 €→ 8.333 € – 5.000 € = 3.333 € reale perdita media mensile tra i due anni);
  • A questo punto potrete verificare se la vostra perdita media mensile nel 2020 è superiore o inferiore al 30% del 2019 (ad es. nel 2019 il 30% della media mens. corrisponde a 2.500 € e la perdita media mens. tra il 2019 e 2020 è pari a 3.333 €, essendo la perdita misurata superiore ai 30% del fatturato del 2019,  vi spetta il contributo).

Il calcolo del contributo 

L’ammontare del contributo è determinato applicando una diversa percentuale alla differenza tra l’importo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e l’analogo importo dell’anno 2019. 

Le percentuali previste sono le seguenti: 

  1. 60%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono inferiori o pari a 100.000 euro;
  2. 50%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano i 100.000 euro ma non l’importo di 400.000 di euro;
  3. 40%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano i 400.000 euro ma non l’importo di 1.000.000 di euro;
  4. 30%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano 1.000.000 di euro ma non l’importo di 5.000.000 di euro;
  5. 20%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano 5.000.000 di euro ma non l’importo di 10.000.000 di euro.

Perciò dovrò prendere la differenza tra l’importo della media mensile del fatturato tra il 2020 e il 2019 e calcolare la percentuale corrispondente alla fascia in cui è inserita, per cui ad esempio:

  • fatt. compl. 2019: 100.000 € → 100.000€ / 12 = media mens. 8.333 €; 
  • fatt. compl. 2020: 60.000 € → 60.000€ / 12 = media mens. 5.000 €;
  • differenza tra le medie mens.: 8.333 € – 5.000 € = 3.333 € reale perdita media mensile tra i due anni;
  • avendo nel 2019 un ricavo pari a 100.000 € si applica la percentuale del 60% sulla reale perdita mensile tra i due anni → il 60% di 3.333€ = 1.000 €;
  • Perciò mi verranno corrisposti 1.000 € come contributo a fondo perduto.

In presenza dei requisiti indicati sopra, il contributo sarà comunque riconosciuto per un importo minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche, anche se nei calcoli che abbiamo illustrato non si dovesse raggiungere quella cifra.

L’importo massimo del contributo è pari a 150.000 euro.

Modalità di erogazione

Il decreto Sostegni prevede che il contributo possa essere erogato da parte dell’Agenzia delle Entrate, a scelta irrevocabile del beneficiario, in due modalità alternative

  • mediante accredito su conto corrente bancario o postale, intestato al beneficiario (o cointestato se il beneficiario è una persona fisica);
  • oppure mediante riconoscimento di un credito d’imposta di pari valore, utilizzabile in compensazione tramite modello F24. 

La scelta della modalità di erogazione è irrevocabile, deve riguardare l’intero importo del contributo spettante e deve essere espressa dal beneficiario nell’istanza per la richiesta del contributo.

Come inviare la richiesta di contributo 

Le richieste per il contributo a fondo perduto possono essere predisposte e inviate all’Agenzia delle entrate a partire dal giorno 30 marzo 2021 e non oltre il giorno 28 maggio 2021.

Per predisporre e trasmettere l’istanza, il soggetto richiedente può avvalersi anche di un intermediario (art. 3, comma 3, del Dpr n. 322/1998), purché quest’ultimo sia stato preventivamente delegato all’utilizzo, per suo conto, del Cassetto fiscale o al servizio di Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici del portale “Fatture e Corrispettivi”. In tale caso, nel modello deve essere riportato il solo codice fiscale dell’intermediario e non deve essere barrata la casella di autodichiarazione (necessaria solo nel caso di delega ad hoc, illustrato di seguito). 

La predisposizione e trasmissione delle istanze deve avvenire esclusivamente in via telematica, attraverso:

  1. un software di compilazione di mercato, predisposto sulla base delle specifiche tecniche approvate con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 23 marzo 2021; il file contenente l’istanza deve essere inviato mediante l’usuale canale telematico Entratel /Fisconline attraverso cui sono trasmesse le dichiarazioni dei redditi. Mediante questo canale, è possibile inviare anche più istanze con un’unica trasmissione. 
  2. un’apposita procedura web messa a disposizione dall’Agenzia delle entrate all’interno del portale “Fatture e Corrispettivi”, nella sezione “Contributo a fondo perduto”. Attraverso tale procedura è possibile predisporre e trasmettere un’istanza alla volta.

Chiaramente, nel caso si procedesse da soli alla redazione dell’istanza, e perciò senza l’assistenza di un intermediario, consigliamo di seguire la procedura web disposta nella pagina personale del richiedente nel sito dell’Agenzia delle entrate.

Per evitare di commettere errori di compilazione, consigliamo, inoltre, di preparare tutte le informazioni che verranno richieste al momento della compilazione dell’istanza online, compilando individualmente e con calma il format cartaceo dell’istanza da depositare, nel link allegato.