Come fare un “ACCESSO AGLI ATTI” (accesso documentale l. 241/90)

La pubblica amministrazione è obbligata a informare i cittadini sul proprio operato quotidiano. Questo è un principio basilare della nostra democrazia.

Nel rispetto del “principio di trasparenza dell’azione amministrativa”, la pubblica amministrazione deve favorire la circolazione e la diffusione delle informazioni in proprio possesso, garantendo la conoscenza degli atti e dei documenti amministrativi come indicato dalla legge.

Vediamo assieme come fare un “accesso agli atti”, più propriamente chiamato “accesso documentale della legge 241/90”, ed esercitare il “diritto di accesso”.





Accesso documentale l. 241/90

Il “diritto di accesso” rappresenta il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi.

L’accesso documentale della legge 241/90 è esercitabile, tramite domanda, da chiunque dimostri un interesse diretto, concreto e attuale, in relazione ad una richiesta specifica e motivata, riguardante categorie di documenti che non coinvolgono l’intera collettività, ma bensì un preciso procedimento amministrativo.

Perciò quando dobbiamo prendere visione di documenti amministrativi riguardanti un determinato procedimento, gestito dalla pubblica amministrazione, e che tocca un nostro interesse diretto, concreto e attuale, dovremo utilizzare la normativa del “diritto di accesso” indicata nella legge 241 del 7 agosto 1990.

Chi può presentare la domanda

Tutti i soggetti pubblici e privati, compresi quelli portatori di interessi diffusi che possano dimostrare di avere un interesse:

  • diretto: che appartenga alla situazione dell’interessato e non di altri soggetti;
  • concreto: deve esistere un collegamento tra il richiedente e l’interesse coinvolto all’interno dei documenti richiesti;
  • attuale: riferito ad una situazione attuale.

Pertanto la domanda di accesso agli atti dovrà essere necessariamente motivata nella sua richiesta.

Potrà essere presentata indifferentemente dal diretto interessato oppure una persona incaricata con delega.




Verso chi può essere esercitato

Il diritto di accesso è esercitabile nei confronti di tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse. 

Tradotto in soldoni, si esercita nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, delle aziende autonome e speciali, degli enti pubblici e dei gestori di pubblici servizi.

Modalità e luogo di presentazione della domanda

  • Modalità di presentazione:
    • La domanda può essere presentata per iscritto (su apposito modulo o su carta libera) o verbalmente. Resta comunque molto probabile che verrà chiesto di presentarla per iscritto.
      Ricordiamo inoltre di richiedere un numero di protocollo, al momento della consegna di persona, per verificare l’avvenuto deposito della domanda.
  • Dove presentare la domanda, anche via email:




Cosa avviene dopo l’inoltro della domanda

L’URP protocolla immediatamente la richiesta e rilascia all’utente la ricevuta di avvenuta presentazione.

Se il documento è disponibile presso l’URP e qualora non vi siano coinvolte altre persone, i cui diritti di riservatezza possano essere compromessi attraverso l’esibizione dei documenti richiesti, la domanda di accesso viene soddisfatta immediatamente.

Se il documento non è disponibile presso l’URP la richiesta viene inoltrata all’Ufficio che ha formato l’atto o che lo detiene stabilmente e, in questo caso, l’Ufficio competente avrà a disposizione fino a 30 giorni per evadere la richiesta.

Il termine di 30 giorni decorre dalla data di presentazione da parte dell’interessato della richiesta.

Esito della richiesta

La procedura di accesso può concludersi con: 

  • l’accoglimento della richiesta;
  • la limitazione nell’esibizione dei documenti;
  • il differimento nei termini di risposta;
  • il non accoglimento della domanda.

Le risposte che limitano, differiscono e rifiutano l’accesso devono essere espressamente motivate da parte dell’Ufficio competente.

Nel caso in cui l’Amministrazione non risponda entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta di accesso, la richiesta stessa si intende rifiutata (silenzio rifiuto).

Tutela legale in caso di risposta negativa

In caso di non accoglimento, limitazione o differimento del diritto di accesso l’interessato può, entro 30 giorni dal ricevimento della risposta o dal formarsi del silenzio rifiuto, presentare ricorso al T.A.R. o istanza di riesame al Difensore Civico dell’ente regionale o locale a cui viene inoltrata la richiesta.




Costi

Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e nei limiti indicati dalla legge.

L’esame dei documenti, ossia la semplice visione, è sempre gratuita.

Il rilascio di copie è subordinato soltanto al rimborso dei costi di riproduzione, in relazione al tipo di supporto fisico o digitale richiesto.

Potrebbero essere applicati inoltre ulteriori costi determinati dalle disposizioni in corso in materia di bollo, nonchè i diritti di ricerca e di visura.

Ogni altra spesa o costo in più non è contemplato dalla legge.

Altre forme di accesso

Esisto altre due modalità di esercizio dell’accesso presso le pubbliche amministrazioni e sono: l’accesso civico e l’accesso generalizzato.

Le vedremo meglio nelle apposite schede.




Modelli pdf / word di accesso agli atti

Nel caso abbiate necessità di preparare un’istanza di accesso agli atti, abbiamo predisposto dei modelli che potrete tranquillamente utilizzare e integrare con le vostre precisazioni.

Leggi il nostro articolo “ACCESSO AGLI ATTI: come scrivere la richiesta – Modello PDF / WORD” per scoprire come disporre un’istanza di accesso agli atti l. 241/90.

Nel caso stia partecipando ad un concorso pubblico e abbia la necessità di accedere agli atti della procedura concorsuale, leggi l’articolo “Accesso agli atti di un CONCORSO PUBBLICO – Modello PDF / WORD

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