Canone RAI 2021: tutto quello che c’è da sapere

Il canone Rai è un regalo che annualmente ci incaricano di assolvere, con tutta probabilità per portare i migliori auguri di un nuovo anno.

Ma in realtà non è proprio così. 

La carissima ricorrenza, oggetto di scostumato entusiasmo, è cambiata negli anni. 

Infatti anni fa ci veniva richiesto il pagamento esclusivo per tramite di bollettino, opportunamente recapitato presso la nostra abitazione.

Da un po’ di tempo la musica è cambiata e, al fine esclusivo di evitare l’elusione del pagamento, è stata inserita come voce a parte nella fattura dell’utenza dell’energia elettrica.

Purtroppo non possiamo scamparla e come tale facciamo un riepilogo di tutta la questione, compresi i casi di esonero del pagamento.


Come funziona il canone Rai

Il canone di abbonamento Rai ammonta a 90 euro annuali dovuti da chiunque possieda “un apparecchio televisivo” e va versato nel suo ammontare una sola volta all’anno

Preme precisare “apparecchio televisivo” in quanto viene definito tale esclusivamente: “tutte le apparecchiature munite di sintonizzatore per la ricezione del segnale (terrestre o satellitare) di radiodiffusione dall’antenna radiotelevisiva”. 

Perciò questo esclude tassativamente i computer. Infatti questi non sono assoggettabili al canone Rai anche collegati in rete, i quali  consentono l’ascolto e/o la visione dei programmi radiotelevisivi via Internet e non attraverso la ricezione del segnale terrestre o satellitare.

Nella fattura dell’utenza dell’energia elettrica

Come dicevamo all’inizio di questa guida, dal 2016 si presume che l’apparecchio televisivo sia presente presso qualsiasi abitazione provvista di utenza di fornitura elettrica

Il soggetto titolare dell’utenza energetica, per essere assoggettato al pagamento del canone, deve essere residente anagraficamente presso quella abitazione.

Ciò comporta come non possa intervenire una doppia imposizione nel caso in cui la persona abbia più utenze energetiche presso più abitazioni. In questo caso, infatti, dovrà presentare una “dichiarazione sostitutiva relativa al canone tv” e pagare solo per l’utenza in cui è residente anagraficamente.

Perciò i titolari di utenza elettrica domestico-residenziale effettueranno il pagamento del canone direttamente mediante addebito nella fattura dell’energia elettrica.

Senza utenza dell’energia elettrica

Se nessun componente della famiglia anagrafica, tenuta al versamento del canone, è titolare di utenza elettrica domestico-residenziale il canone deve essere versato tramite il modello F24 entro il 31 gennaio di ogni anno.

In caso di rinnovo, il versamento del canone tv, potrà essere eseguito:

  • in un’unica soluzione annuale, entro il 31 gennaio (90,00 euro) 
  • in due pagamenti semestrali, rispettivamente entro il 31 gennaio e il 31 luglio (45, 94 euro a rata)
  • in quattro rate trimestrali, rispettivamente entro il 31 gennaio, il 30 aprile, il 31 luglio e il 31 ottobre (23, 93 a rata).

Dichiarazione sostituiva relativa al canone TV

Nel caso in cui i titolari di un’utenza di fornitura di energia elettrica domestico-residenziale vogliano disdire l’abbonamento, ad esempio se sprovvisti di “apparecchi televisivi”, devono presentare la dichiarazione sostituiva di non detenzione.

La dichiarazione deve essere compilata nelle sue parti e presentata dalla persona interessata, di seguito riportiamo il link del canone Rai dove poter compilare la dichiarazione sostitutiva indicata alla propria esigenza:

  • Dichiarazione di non detenzione
  • Dichiarazione di presenza di altra utenza elettrica per l’addebito
dichiarazione-sostitutiva-canone
esempio di Dichiarazione Sostitutiva

Esonero canone per gli over 75

Per i cittadini ultrasettantacinquenni, con un reddito annuo proprio e del coniuge non superiore complessivamente a 8.000 euro e senza conviventi titolari di un reddito proprio (fatta eccezione per collaboratori domestici, colf e badanti),  possono presentare una dichiarazione sostitutiva (sezione I dell’apposito modello) con cui attestano il possesso dei requisiti per essere esonerati dal pagamento del canone TV.

L’agevolazione compete se nell’abitazione di residenza si possiedono uno o più apparecchi televisivi, mentre non compete nel caso in cui l’apparecchio televisivo sia ubicato in luogo diverso da quello di residenza.

L’agevolazione spetta per l’intero anno se il compimento del 75° anno è avvenuto entro il 31 gennaio dell’anno stesso. Se il compimento del 75° anno è avvenuto dal 1° febbraio al 31 luglio dell’anno, l’agevolazione spetta per il secondo semestre.

I soggetti che hanno presentato la dichiarazione sostitutiva, se le condizioni di esenzione permangono, possono continuare a beneficiare dell’agevolazione anche nelle annualità successive, senza procedere alla presentazione di nuove dichiarazioni.

Se, invece, si perdono i requisiti attestati in una precedente dichiarazione sostitutiva, ad esempio perché si supera il limite di reddito previsto, è necessario presentare la dichiarazione di variazione dei presupposti (sezione II del modello di dichiarazione sostitutiva).