Sardegna ZONA ROSSA: cosa cambia fino al 26 aprile

Dal 12 aprile 2021, la Sardegna entrerà in zona rossa per almeno 2 settimane consecutive. Perciò fino al 26 di aprile non potranno esserci variazioni di colore.

Vediamo in cosa consistono le ulteriori misure di contenimento imposte dal governo, nello specifico delle FAQ aggiornate per aprile 2021.

Obbligo di autocertificazione

Sarà obbligatorio dimostrare che lo spostamento rientra tra quelli consentiti, mediante autocertificazione che potrà essere resa su moduli prestampati già in dotazione alle forze di polizia statali e alle polizie locali. 

La veridicità delle autodichiarazioni sarà oggetto di controlli successivi e l’accertata falsità di quanto dichiarato costituisce reato. La giustificazione del motivo di lavoro può essere comprovata anche esibendo, per esempio, adeguata documentazione fornita dal datore di lavoro (tesserini o simili) idonea a dimostrare la condizione dichiarata.

Spostamenti

In zona rossa sono consentiti esclusivamente i seguenti spostamenti:

per comprovati motivi di lavoro, salute o necessità (anche verso un’altra Regione o Provincia autonoma);

il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, compreso il rientro nelle “seconde case” ubicate dentro e fuori regione.

Gli spostamenti per far visita ad amici o parenti e, in generale, tutti gli spostamenti verso abitazioni private sono vietati, salvo non sussistano motivi di lavoro, necessità o salute.

Ristoranti, pizzerie e bar

È sempre vietato consumare cibi e bevande all’interno delle attività di ristorazione (compresi bar, pasticcerie, gelaterie etc.) e nelle loro adiacenze.

Dalle 5.00 alle 22.00 è consentita la vendita con asporto di cibi e bevande, come segue:

– dalle 5.00 alle 18.00, senza restrizioni;

– dalle 18.00 alle 22.00, è vietata ai soggetti che svolgono come attività prevalente quella di bar senza cucina.

La consegna a domicilio è consentita senza limiti di orario, ma deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti.

È consentita, senza limiti di orario, anche la consumazione di cibi e bevande all’interno degli alberghi e delle altre attività ricettive, per i soli clienti ivi alloggiati.

Attività di commercio al dettaglio e centri commerciali

  • Sono sospese le attività di commercio al dettaglio, fatta eccezione per la vendita di generi alimentari e di prima necessità.
    Sono chiusi i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici.
    Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie.
  • I centri commerciali rimangono chiusi nei giorni prefestivi e festivi. Le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie non subiranno interruzioni o restrizioni di orari, potendo restare aperte anche durante i giorni prefestivi e festivi. 

Attività di commercio al dettaglio aperte in zona rossa

  • Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimenti vari);
  • Commercio al dettaglio di prodotti surgelati;
  • Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici;
  • Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2), ivi inclusi gli esercizi specializzati nella vendita di sigarette elettroniche e liquidi da inalazione;
  • Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati;
  • Commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4);
  • Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiali da costruzione (incluse ceramiche e piastrelle) in esercizi specializzati;
  • Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari;
  • Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l’agricoltura e giardinaggio;
  • Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione e sistemi di sicurezza in esercizi specializzati;
  • Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati;
  • Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici;
  • Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio;
  • Commercio al dettaglio di confezioni e calzature per bambini e neonati;
  • Commercio al dettaglio di biancheria personale;
  • Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero in esercizi specializzati;
  • Commercio di autoveicoli, motocicli e relative parti ed accessori;
  • Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli in esercizi specializzati;
  • Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica);
  • Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati;
  • Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati;
  • Commercio al dettaglio di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti;
  • Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati;
  • Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia;
  • Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento;
  • Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini;
  • Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali;
  • Commercio al dettaglio ambulante di: prodotti alimentari e bevande; ortofrutticoli; ittici; carne; fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti; profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti; biancheria; confezioni e calzature per bambini e neonati;
  • Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet, per televisione, per corrispondenza, radio, telefono;
  • Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici;

Palestre, piscine e strutture sportive

Le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e centri termali sono sospese, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza per le attività riabilitative o terapeutiche e per gli allenamenti degli atleti, professionisti e non professionisti, che devono partecipare a competizioni ed eventi riconosciuti di rilevanza nazionale con provvedimento del CONI o del CIP.

Allo stesso modo, sono sospese l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sia all’aperto che al chiuso.

Attività sportiva individuale

Nella zona rossa è consentito svolgere l’attività sportiva esclusivamente nell’ambito del territorio del proprio Comune, dalle 5.00 alle 22.00, in forma individuale e all’aperto, mantenendo la distanza interpersonale di due metri. 

È tuttavia possibile, nello svolgimento di un’attività sportiva che comporti uno spostamento (per esempio la corsa o la bicicletta), entrare in un altro Comune, purché tale spostamento resti funzionale unicamente all’attività sportiva stessa e la destinazione finale coincida con il Comune di partenza.