Sardegna ZONA ARANCIONE: cosa cambia con i “green pass”

Dal 3 maggio 2021, la Sardegna abbandona la zona rossa e torna in “zona arancione”.

Ma con le novità dell’ultimo decreto vengono istituiti i “green pass“.

Vediamo cosa sono ed a cosa ci riporta questo cambio di colore.


Spostamenti

Dal 3 maggio 2021 sarà consentito spostarsi all’interno del proprio Comune, tra le ore 5.00 e le 22.00, nel rispetto delle specifiche restrizioni previste per gli spostamenti verso le altre abitazioni private abitate.

Gli spostamenti verso altri Comuni sono consentiti esclusivamente per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È sempre consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione. È consentito il rientro nelle “seconde case” ubicate dentro e fuori regione.

Resta in vigore anche il cosiddetto “coprifuoco”: dalle ore 22.00 alle 5.00 sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.

Per quanto riguarda le visite ad amici o parenti, in quest’area è consentito, una sola volta al giorno, spostarsi verso un’altra abitazione privata abitata dello stesso Comune, tra le ore 5.00 e le 22.00, a un massimo di due persone, oltre a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che convivono con loro.

A chi vive in un Comune che ha fino a 5.000 abitanti è comunque consentito spostarsi, tra le 5.00 e le 22.00, entro i 30 km dal confine del proprio Comune, anche per le visite ad amici o parenti nelle modalità già descritte, con il divieto però di spostarsi verso i capoluoghi di Provincia.

Obbligo di autocertificazione solo tra le ore 22.00 alle 5.00

Sarà obbligatorio dimostrare che lo spostamento rientra tra quelli consentiti, mediante autocertificazione che potrà essere resa su moduli prestampati già in dotazione alle forze di polizia statali e alle polizie locali. 

La veridicità delle autodichiarazioni sarà oggetto di controlli successivi e l’accertata falsità di quanto dichiarato costituisce reato. La giustificazione del motivo di lavoro può essere comprovata anche esibendo, per esempio, adeguata documentazione fornita dal datore di lavoro (tesserini o simili) idonea a dimostrare la condizione dichiarata.

Ristoranti, pizzerie e bar

È sempre vietato consumare cibi e bevande all’interno delle attività di ristorazione (compresi bar, pasticcerie, gelaterie etc.) e nelle loro adiacenze.

Dalle 5.00 alle 22.00 è consentita la vendita con asporto di cibi e bevande, come segue:

– dalle 5.00 alle 18.00, senza restrizioni;

– dalle 18.00 alle 22.00, è vietata ai soggetti che svolgono come attività prevalente quella di bar senza cucina.

La consegna a domicilio è consentita senza limiti di orario, ma deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti.

È consentita, senza limiti di orario, anche la consumazione di cibi e bevande all’interno degli alberghi e delle altre attività ricettive, per i soli clienti ivi alloggiati.

Attività di commercio al dettaglio e centri commerciali

– I negozi al dettaglio potranno restare aperti senza restrizioni di orario particolari, eccetto il limite del coprifuoco indicato tra le 22.00 e le 5.00. 

I centri commerciali rimangono chiusi nei giorni prefestivi e festivi. Le edicole, farmacie, parafarmacie, tabaccai, librerie, alimentari, fiorai non subiranno interruzioni o restrizioni di orari, potendo restare aperte anche durante i giorni prefestivi e festivi. 

Riapriranno barbieri, parrucchieri ed estetisti.

Palestre, piscine e strutture sportive

Le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e centri termali sono sospese, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza per le attività riabilitative o terapeutiche e per gli allenamenti degli atleti, professionisti e non professionisti, che devono partecipare a competizioni ed eventi riconosciuti di rilevanza nazionale con provvedimento del CONI o del CIP.

È consentito recarsi presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, del proprio Comune o, in assenza di tali strutture, in Comuni limitrofi, per svolgere esclusivamente all’aperto l’attività sportiva di base, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall’Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), con la prescrizione che è interdetto l’uso di spogliatoi interni a detti circoli.

Le certificazioni verdi COVID-19: i “green pass”

Le “certificazioni verdi COVID-19” anche dette “green pass”, sono certificazioni che attestano la sussistenza di condizioni personali che consentono liberamente gli spostamenti sul territorio nazionale.

In particolare, le certificazioni sono rilasciate per attestare una delle seguenti condizioni:

  • Aver completato la vaccinazione anti-SARS-CoV-2;
  • Essere guariti da COVID-19, con cessazione dell’isolamento;
  • Aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2.