Il Decreto Sostegni, all’art. 10, ha previsto l’erogazione di un’indennità di importo pari a 2.400 euro a favore dei lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo.
- Categorie di beneficiari dell’indennità INPS
- Lavoratori dello spettacolo iscritti al FPLS
- Non cumulabilità delle indennità
- Come presentare la domanda per l’indennità
Categorie di beneficiari dell’indennità INPS
Con precisione vengono indicate le seguenti categorie di lavoratori:
- lavoratori stagionali e i lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli
- stabilimenti termali;
- lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e
- degli stabilimenti termali;
- lavoratori intermittenti;
- lavoratori autonomi occasionali;
- lavoratori incaricati alle vendite a domicilio;
- lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori dello spettacolo.
Il Decreto prevede che l’indennità di 2400 euro sarà erogata, direttamente da parte dell’INPS, a chi già precedentemente ricompreso nel decreto Ristori, con le modalità già indicate dallo stesso per il pagamento delle precedenti indennità erogate.
Inoltre è stata inclusa tra i destinatari dell’indennità onnicomprensiva anche la categoria dei lavoratori in somministrazione presso aziende utilizzatrici appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, i quali non erano inclusi nelle precedenti indennità per covid-19.
Lavoratori dello spettacolo iscritti al FPLS
Per i lavoratori dello spettacolo è stata invece allargata la platea di beneficiari.
Infatti, passa da 50.000 a 75.000 euro la soglia che il lavoratore non deve superare per l’accesso alla relativa indennità onnicomprensiva.
Per cui l’indennità verrà corrisposta agli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo (ex ENPALS):
- coloro che hanno almeno 30 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del decreto Sostegni (23/03/2021), un reddito riferito al 2019 non superiore a 75.000 euro e non risultano:
- titolari di pensione;
- titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
- titolari di contratto intermittente con corresponsione dell’indennità di disponibilità (indennità per disoccupazione);
- coloro che hanno almeno 7 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del Decreto Sostegni (23/03/2021) e un reddito riferito al 2019 non superiore a 35.000 euro.
Non cumulabilità delle indennità
Le indennità erogate per le diverse categorie di lavoratori non sono tra loro cumulabili. Perciò una persona rientrate in due o più categorie di lavoratori, sopra individuate, potrà inoltrare la richiesta dell’indennità per UNA SOLA categoria.
Il Decreto Sostegni indica, invece, come l’indennità da 2.400 euro sia cumulabile con l’assegno ordinario di invalidità’ di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.
Si precisa inoltre come l’indennità percepita non concorra alla formazione del reddito, perciò non sarà necessario inserire la cifra percepita nella personale dichiarazione dei redditi.
Come presentare la domanda per l’indennità
La domanda per richiedere l’indennità INPS deve essere presentata entro il 31 maggio 2021, esclusivamente in via telematica, utilizzando i canali messi a disposizione nel sito internet dell’INPS.